Art. 33.
(Obblighi degli operatori).

      1. Gli operatori sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del regolamento e notificano l'inizio delle attività alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la propria sede legale. Copia della notifica è trasmessa contestualmente all'organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'articolo 30 cui l'operatore presenta dichiarazione di assoggettamento.
      2. Gli operatori indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema di controllo e certificazione sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo. Il passaggio da un organismo ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuità.
      3. Il modulo della notifica sottoscritto, ai sensi della normativa vigente, dal titolare

 

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o rappresentante legale dell'impresa deve contenere le informazioni di cui all'allegato IV del regolamento. Con apposito decreto del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le modalità di compilazione della notifica.
      4. La data di spedizione delle notifiche individua il momento iniziale dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo.
      5. Le medesime disposizioni si applicano in caso di variazioni dei dati e delle informazioni. Le notifiche di variazione non sono soggette all'imposta di bollo.
      6. Al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo presso gli operatori, con il decreto di cui al comma 3 sono stabilite le prescrizioni relative alle registrazioni aziendali obbligatorie.
      7. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli operatori assoggettati a regime di controllo devono trasmettere all'organismo di controllo, per l'anno successivo, i programmi annuali di produzione, i cui contenuti e le cui modalità di compilazione sono definiti con il decreto di cui al comma 3.
      8. In caso di recesso dal sistema di controllo l'operatore ne dà comunicazione all'organismo di controllo e alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale.